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Economia/Imprese

Riflessione sul caso Alitalia

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In questi mesi giornali e massmedia hanno dedicato come era prevedibile grande attenzione all’alleanza fra Alitalia ed Ethiad, ora conclusa. Come sempre avviene nell’eccessiva logica di semplificazione si sono sovrapposti e confusi piani differenti, ingenerando disorientamento nel lettore. A un operatore del diritto viene chiesto di mettere ordine.

La grave crisi di Alitalia datata nel tempo andava risolta, con l’innesto di nuovi capitali. E questa è stata un’operazione che ha coinvolto partnership internazionali, che ha richiesto operazioni di ristrutturazione societaria, accordi sindacali difficili ed in primo luogo il superamento di una logica di italianità che non ha motivo di esistere e che ha già prodotto guasti in passato.
Si è sentito parlare spesso a sproposito di concorrenza sleale o di aiuti di Stato. E’ evidente che questa alleanza abbia ingenerato preoccupazione in altri vettori aerei europei, preoccupati di non perdere quote di mercato e che questi si siano mossi in ambito di diritto comunitario per ottenere lo stop all’operazione parlando di aiuto di Stato, mentre così non è, o indicando un possibile vulnus nel fatto che Etihad sia una compagnia privata, ma interamente controllata dall’Arabia Saudita, come affermato dal portavoce di Lufthansa.

Quello che in questo scritto importa evidenziare, forse in controtendenza rispetto agli eccessivi slogan e per rispetto dei lettori, è che gli ambiti che il diritto ha dovuto affrontare sono stati molteplici, dal diritto societario a quello del lavoro, a quello comunitario.
Quest’ultimo, come a tutti noto, si pone come normativa sovranazionale, volta a disciplinare le materie all’interno dell’Unione Europea. E’ una difesa per i diritti di tutti gli Stati membri, in cui ciascuno può far sentire la propria voce, ma che deve alla fine fare sintesi e talvolta scontentare le pretese di qualcuno.
In relazione a quello di cui tanto si è parlato, e cioè di aiuto di Stato, trattasi di finanziamenti a favore di attività economiche volte a proteggere industrie nazionali, effettuati dallo Stato o amministrazioni centrali, regionali o locali, ovvero imprese pubbliche, vale a dire quelle imprese nei confronti delle quali i poteri pubblici possono esercitare un’influenza dominante.
L’articolo 107 paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea prevede il principio dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il Mercato Comune. Esistono però deroghe a questo principio previste dalla stessa disposizione. Gli aiuti sono sottoposti al controllo della Commissione che li autorizza solo quando rientrano in una delle deroghe previste dal trattato.
Nel caso in esame non si può parlare di aiuto di Stato da parte di Ethiad dal momento che si tratta di Compagnia extracomunitaria. Riconoscere che il mondo si è fatto piccolo e che occorre favorire il più possibile scambi internazionali, è abbastanza facile. Più difficile è mettere in campo tutte le sinergie necessarie, ed il diritto è di aiuto.
Fare in modo che l’importante flusso di capitali stranieri non si fermi, ma garantire operazioni trasparenti in cui non ci siano vincitori o vinti, ma possibilità di crescita in tempi abbastanza brevi è una scommessa che il diritto favorisce anche se è costretto a mettere paletti precisi a difesa degli interessi delle singole parti.
Il diritto non solo alla luce del codice, ma anche alla luce dell’esperienza si pone problemi su eventi che potrebbero verificarsi e cerca di trovare anticipate soluzioni per evitare contenziosi.
Il diritto aiuta ad aprirsi al futuro perché sa cautelare rispetto a possibili eventi dannosi e nel caso difendere chi vedesse rompere od aggirare accordi pregressi.
E’ evidente che la cronaca racconta attraverso interviste flash l’evolvere di una situazione e si assiste nello spazio di poche ore non solo allo sviluppo del caso, ma anche a successive smentite.
Occorrerebbe più pacatezza di questi tempi e minore sottovalutazione del lettore, che forse vorrebbe essere aiutato a capire di più.

“A cura di Claudio Gandini”