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Economia/Imprese

Domanda marchio comunitario

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Il diffuso invito a depositare i marchi attraverso U.A.M.I spesso ingenera stupore o confusione presso l’ascoltatore, che quasi non osa chiedere spiegazioni, pur essendo interessato a trovare un marchio con cui meglio distinguere la sua attività e a depositarlo.
L’intelligenza e la genialità dell’uomo hanno nel tempo consentito ai segni distintivi, ed ai marchi in particolare, di caratterizzare non solo ciò che viene prodotto ma anche chi produce, rendendo indimenticabili eventi, comunicando messaggi in modo immediato.
Infatti il lavoro di ricerca, di progettazione, di comunicazione porta a realizzare qualcosa di unico nel tempo, per affascinare osservatore o cliente, che va perduto se non si procede alla registrazione almeno europea.
Questa registrazione viene fatta presso U.A.M.I., l’ufficio per l’armonizzazione del mercato interno, con sede ad Alicante, che provvede alla registrazione dei marchi nel territorio dell’Unione europea.
Essenziale è effettuare una ricerca anticipata che permetta di verificare se ci sono situazioni di conflitto con altri marchi simili, anche se poi sarà l’organismo presso cui si deposita a portare alla luce immediatamente dopo il deposito le possibili conflittualità.
Tutte le persone fisiche o giuridiche possono effettuare una registrazione di un marchio comunitario presso l’Ufficio di Alicante, pagando la relativa tassa, ovvero attraverso un ufficio nazionale di uno Stato membro, che provvederà all’inoltro della richiesta ad U.A.M.I..
Quest’ultimo ufficio procede alla verifica formale della regolarità della domanda ed alla eventuale sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. L’ufficio svolge altresì una ricerca sui marchi e sulle domande di registrazione depositate precedentemente.
Successivamente, l’U.A.M.I. trasmette al richiedente del marchio comunitario la propria relazione di ricerca e, nel caso siano state domandate, le relazioni di ricerca nazionali.
La domanda viene quindi pubblicata e l’ufficio informa di questa pubblicazione i titolari di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori. Entro tre mesi dalla pubblicazione, i titolari di marchi anteriori, depositati a livello comunitario o nazionale, possono presentare opposizione alla registrazione. In taluni casi è ammessa l’opposizione anche da parte di titolari di ditte o marchi di fatto.
Il tema opposizione che è quello che scoraggia dal depositare deve essere valutato con assoluta serenità.
In primo luogo perché occorre verificare se effettivamente le classi di deposito siano le stesse e poi perché qualora l’opposizione si fondi su un marchio registrato da più di cinque anni, il richiedente può chiedere all’opponente di provare che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato per i prodotti o servizi per i quali esso è stato registrato.
Se non è stato utilizzato, U.A.M.I. considera, ai soli fini dell’opposizione, il marchio dell’opponente decaduto per non uso e rigetta d’ufficio l’opposizione, senza entrare nel merito.
In risposta all’eventuale decisione negativa contro il rifiuto della registrazione o alle eventuali decisioni di annullamento del marchio comunitario è possibile fare ricorso davanti alle Commissioni preposte.
Le relative decisioni possono essere oggetto di due ulteriori istanze di ricorso, davanti al Tribunale dell’Unione Europea e successivamente davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, giudice quest’ultimo di sola legittimità.
In ultima analisi la domanda di marchio comunitario può essere soggetta ad un’ampia valutazione, dapprima da parte degli esaminatori; successivamente, in caso di opposizione, da parte delle Divisioni di opposizione; ancora, da parte delle Commissioni di ricorso ed infine da parte del Tribunale e della Corte di giustizia.
Difendere ogni patrimonio di intelligenza, è un atto di civiltà non solo giuridica.
La registrazione del marchio comunitario conferisce al titolare un diritto di esclusiva equivalente a quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano, ma con estensione a tutto il territorio dell’Unione europea. Se il marchio viene dichiarato nullo, la decisione avrà effetto in tutti i paesi della comunità europea.
Ci si dovrà invece rivolgere WIPO, acronimo di World Intellectual Property Organization, agenzia delle Nazioni Unite a Ginevra per la registrazione di un marchio a livello internazionale, in oltre 90 paesi.

Il diffuso invito a depositare i marchi attraverso U.A.M.I spesso ingenera stupore o confusione presso l’ascoltatore, che quasi non osa chiedere spiegazioni, pur essendo interessato a trovare un marchio con cui meglio distinguere la sua attività e a depositarlo.

L’intelligenza e la genialità dell’uomo hanno nel tempo consentito ai segni distintivi, ed ai marchi in particolare, di caratterizzare non solo ciò che viene prodotto ma anche chi produce, rendendo indimenticabili eventi, comunicando messaggi in modo immediato. Infatti il lavoro di ricerca, di progettazione, di comunicazione porta a realizzare qualcosa di unico nel tempo, per affascinare osservatore o cliente, che va perduto se non si procede alla registrazione almeno europea. Questa registrazione viene fatta presso U.A.M.I., l’ufficio per l’armonizzazione del mercato interno, con sede ad Alicante, che provvede alla registrazione dei marchi nel territorio dell’Unione europea.

Essenziale è effettuare una ricerca anticipata che permetta di verificare se ci sono situazioni di conflitto con altri marchi simili, anche se poi sarà l’organismo presso cui si deposita a portare alla luce immediatamente dopo il deposito le possibili conflittualità. Tutte le persone fisiche o giuridiche possono effettuare una registrazione di un marchio comunitario presso l’Ufficio di Alicante, pagando la relativa tassa, ovvero attraverso un ufficio nazionale di uno Stato membro, che provvederà all’inoltro della richiesta ad U.A.M.I..

Quest’ultimo ufficio procede alla verifica formale della regolarità della domanda ed alla eventuale sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. L’ufficio svolge altresì una ricerca sui marchi e sulle domande di registrazione depositate precedentemente. Successivamente, l’U.A.M.I. trasmette al richiedente del marchio comunitario la propria relazione di ricerca e, nel caso siano state domandate, le relazioni di ricerca nazionali.

La domanda viene quindi pubblicata e l’ufficio informa di questa pubblicazione i titolari di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori. Entro tre mesi dalla pubblicazione, i titolari di marchi anteriori, depositati a livello comunitario o nazionale, possono presentare opposizione alla registrazione. In taluni casi è ammessa l’opposizione anche da parte di titolari di ditte o marchi di fatto.

Il tema opposizione che è quello che scoraggia dal depositare deve essere valutato con assoluta serenità. In primo luogo perché occorre verificare se effettivamente le classi di deposito siano le stesse e poi perché qualora l’opposizione si fondi su un marchio registrato da più di cinque anni, il richiedente può chiedere all’opponente di provare che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato per i prodotti o servizi per i quali esso è stato registrato. Se non è stato utilizzato, U.A.M.I. considera, ai soli fini dell’opposizione, il marchio dell’opponente decaduto per non uso e rigetta d’ufficio l’opposizione, senza entrare nel merito. In risposta all’eventuale decisione negativa contro il rifiuto della registrazione o alle eventuali decisioni di annullamento del marchio comunitario è possibile fare ricorso davanti alle Commissioni preposte. Le relative decisioni possono essere oggetto di due ulteriori istanze di ricorso, davanti al Tribunale dell’Unione Europea e successivamente davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, giudice quest’ultimo di sola legittimità.

In ultima analisi la domanda di marchio comunitario può essere soggetta ad un’ampia valutazione, dapprima da parte degli esaminatori; successivamente, in caso di opposizione, da parte delle Divisioni di opposizione; ancora, da parte delle Commissioni di ricorso ed infine da parte del Tribunale e della Corte di giustizia. Difendere ogni patrimonio di intelligenza, è un atto di civiltà non solo giuridica. La registrazione del marchio comunitario conferisce al titolare un diritto di esclusiva equivalente a quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano, ma con estensione a tutto il territorio dell’Unione europea. Se il marchio viene dichiarato nullo, la decisione avrà effetto in tutti i paesi della comunità europea.

Ci si dovrà invece rivolgere WIPO, acronimo di World Intellectual Property Organization, agenzia delle Nazioni Unite a Ginevra per la registrazione di un marchio a livello internazionale, in oltre 90 paesi.

A cura di Claudio Gandini