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Speciale COVID19

Germania: aiuti alle imprese in risposta al Covid-19

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Aiuti economici per le aziende

Il governo tedesco ha adottato diversi programmi di aiuto economico per le aziende con sede in Germania che si trovano in una situazione di crisi. Le differenze variano da Land (Regione) a Land e da comune a comune.

Le misure più importanti sono le seguenti:

1. Aiuti economici immediati tramite pagamenti una tantum

Per le imprese (in particolare per i piccoli imprenditori, per i lavoratori in proprio e per i liberi professionisti) con un massimo di 5 dipendenti sono previsti pagamenti una tantum fino a 9.000 euro e per le imprese con un massimo di 10 dipendenti pagamenti una tantum fino a 15.000 euro. In alcuni Länder sono disponibili aiuti immediati anche per le microimprese con più di 10 dipendenti. Il prerequisito richiesto è l’insorgere di una grave mancanza di liquidità a causa della crisi Covid-19, la quale, oltre ad altro, comprende l’impossibilità di coprire le spese di gestione, quali gli affitti, i prestiti, le rate di leasing e simili. Il diritto a presentare la richiesta di tali aiuti economici appartiene alle aziende con sede operativa in Germania e che sono registrate presso un ufficio delle imposte tedesco. Allo stato attuale, la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 31.05.2020.

2. Il programma speciale KfW 2020

Per soddisfare il rapido fabbisogno di liquidità, sono stati messi a disposizione delle imprese di tutte le dimensioni fondi di credito illimitati nell’ambito di un programma speciale dell’Istituto di credito per la ripresa denominato “Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW). Per facilitare le condizioni di tali programmi di prestito sono stati introdotti tassi d’interesse più bassi del normale e una valutazione del rischio semplificata.

3. Il Prestito veloce KfW 2020

Per le medie imprese con più di 10 dipendenti sono previsti prestiti KfW con un rapido apporto di liquidità per un importo massimo di 800.000 euro. Il KfW esonera Il partner finanziario (cioè la banca di fiducia) dal 100% della sua responsabilità. Il prestito veloce KfW è stato messo a disposizione a tutte le imprese attive sul mercato almeno dal 1° gennaio 2019. Il volume dei prestiti per società è limitato a un massimo del 25% del fatturato annuo nel 2019 e il tasso d’interesse è, attualmente, del 3% con una durata di 10 anni.

4. Il Fondo di stabilizzazione economica

Il Fondo di stabilizzazione economica offre inoltre alle imprese e alle start-up, a condizione che siano soddisfatti i requisiti generali di applicazione, un sostegno al superamento della crisi sotto forma di garanzie di liquidità statali e misure di rafforzamento del proprio capitale.

5. Garanzie

Le aziende che in data 31 dicembre 2019 non si trovavano ancora in condizioni di difficoltà economica, possono avvalersi di garanzie per le spese di produzione e per il finanziamento di investimenti, ottenendo così finanziamenti che in altre circostanze, per mancanza di garanzie, non sarebbero stati approvati. Anche le garanzie cosiddette veloci (Express-Bürgschaften) possono essere rilasciate entro tre giorni.

6. Ausili fiscali

Le autorità fiscali concedono, su richiesta, alle imprese colpite dalla crisi, differimenti d’imposte senza interessi (in particolare su quelle paragonabili a IRPEF, IRES e IVA) e riduzioni dei pagamenti anticipati ( su tasse corrispondenti a IRPEF, IRES e IRAP). Per i debitori colpiti fortemente dalla crisi, sono sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le esecuzioni forzate e le maggiorazioni per l’inadempimento.

Misure di sostegno in materia di diritto del lavoro

1. Il diritto allo stipendio durante la quarantena

In caso di obbligo ufficiale di quarantena, il dipendente ha diritto ad un’indennità pari alla perdita di guadagno per un periodo massimo di sei settimane. Le somme versate dal datore di lavoro vengono rimborsate dalle autorità competenti su richiesta.

Laddove il datore di lavoro dovesse imporre al dipendente la quarantena, perché teme che il dipendente possa essere stato contagiato di coronavirus, senza che però lo stesso sia risultato positivo al test, o sia addirittura asintomatico, il dipendente dovrebbe avere comunque diritto al pagamento dello stipendio.

Laddove invece lo stesso dipendente, in assenza di un risultato positivo al test, si dovesse mettere volontariamente in quarantena, sarebbe necessario un accordo a riguardo con il datore di lavoro.

2. Smart Working

La possibilità di sostituzione della classica modalità di lavoro con lo smart working (e nello specifico: con il lavoro da remoto) deve essere espressamente concordata tra il datore di lavoro e il dipendente o, se necessario, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.

3. Chiusura dell’attività da parte delle autorità

Nel caso di chiusura di uno stabilimento, vale la regola che il lavoratore sano, per il quale non è stata ordinata la quarantena, ha diritto allo stipendio.

4. La cassa integrazione tedesca-Il Kurzarbeitergeld

I datori di lavoro si trovano sempre più spesso a doversi chiedere se e come presentare la domanda di concessione del Kurzarbeitergeld per i loro dipendenti. La domanda di concessione deve essere presentata dal datore di lavoro presso l’Agenzia federale del lavoro (Bundesagentur für Arbeit) competente, mentre la decisione sulla riduzione dell’orario lavorativo deve essere segnalata entro i tempi previsti. Sia la segnalazione, che la richiesta, possono essere eseguite in via telematica.

Un presupposto fondamentale per l’introduzione della riduzione dell’orario lavorativo è la dichiarazione di consenso da parte dei dipendenti, sia come regolamento aziendale standard sia attraverso il consenso individuale del dipendente interessato. Se nell’azienda è presente un consiglio di fabbrica, questo deve prima elargire il suo consenso. Una scelta autonoma da parte del datore di lavoro è inammissibile.

I requisiti di ammissibilità attuali del Kurzarbeitergeld sono i seguenti:

a) L’azienda interessata deve aver subito una perdita temporanea e sostanziale di ore lavorative, che deve, secondo lo stato attuale, interessare almeno il 10% della forza lavoro con una perdita di stipendio di almeno il 10%.

b) I dipendenti interessati non possono essere stati licenziati prima di aver trasmesso la richiesta del Kurzarbeitergeld.

c) Il datore di lavoro deve comunicare la quantità di perdita di lavoro durante il mese in cui inizia la riduzione delle ore lavorative.

d) L’imprescindibilità della perdita di ore lavorative. Secondo i canoni vigenti, la perdita delle ore lavorative non è da considerarsi imprescindibile quando è possibile ricorrere al sistema di recupero/prestazione delle ore di lavoro o al diritto alle ferie accumulate dall’anno precedente, misure adatte a evitare il sistema di riduzione delle ore lavorative.

Nel caso di Kurzarbeitergeld la misura dell’indennità è pari all’80% e all’87% per i dipendenti con figli a carico, della retribuzione netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse svolto la propria prestazione lavorativa. Ciò comporta per i dipendenti un’ingente perdita di guadagno, soprattutto nel caso di assenza totale di lavoro.

5. Licenziamento in tempi di crisi?

Nonostante le difficoltà economiche temporanee, il datore di lavoro non può licenziare i dipendenti in via straordinaria (per giusta causa). È ammesso, piuttosto, il licenziamento ordinario causa con preavviso.

La sospensione dell’obbligo di presentazione istanza d’insolvenza

Fino al 30.settembre 2020 sussiste la sospensione dell’obbligo di presentazione istanza d’insolvenza vigente per gli amministratori delegati delle società di capitali, il cui inadempimento è, altrimenti, perseguibile penalmente.

Contratti di locazione di immobili ad uso commerciale

Nonostante l’emergenza coronavirus, le parti rimangono obbligate ad adempiere gli obblighi contrattuali. Per Il locatore permane quindi ancora l’obbligo di messa a disposizione dell’immobile per l’uso dello stesso da parte dell’affittuario, il quale, a sua volta, è ancora tenuto a pagare il canone di locazione concordato.

In linea di principio, non vi è alcun diritto ad una riduzione del canone di locazione a causa di restrizioni d’uso imposte da parte dello Stato, tali quali restrizioni degli orari di apertura, restrizioni del numero di visitatori, o chiusura dell’attività.

Va notato però, che gli affittuari (anche commerciali) impossibilitati a pagare il loro affitto a causa della diffusione dell’emergenza, sono temporaneamente protetti da ogni forma di disdetta contrattuale. Sono interessati quegli affittuari impossibilitati al pagamento degli affitti nel periodo tra il 1 aprile 2020 e il 30 Giugno 2020. La disdetta del contratto è, in tali casi, inammissibile fino al 30 giugno 2022.

Normative sui viaggi e sui pacchetti vacanze secondo il diritto tedesco

Gli operatori turistici devono generalmente provvedere al rimborso del prezzo del pacchetto vacanze se il viaggio è stato annullato a causa dell’attuale emergenza. Il governo tedesco intende, tuttavia, rilasciare una normativa che renda possibile il rimborso tramite un voucher.