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Economia/Imprese

Il regime del risparmio amministrato per le società fiduciarie

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Con la risoluzione n.61 del 31 maggio 2011, adottata in seguito a istanza di interpello promossa da Argos Spa, società fiduciaria e di revisione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che da ora in poi le società fiduciarie potranno applicare il regime del risparmio amministrato (Ndr, vedi sotto definizione) per i beni e rapporti finanziari esteri ancorché intestati al cliente, ma sotto mandato di amministrazione conferito alla società fiduciaria.

Ovviamente dovranno essere garantiti e specificati gli obblighi di comunicazione a carico del cliente/intermediario finanziario e di rendicontazione da parte della fiduciaria. Se quindi fino a prima della risoluzione, il regime del risparmio amministrato poteva essere applicato alla fiduciaria solo nel caso in cui i beni e i rapporti finanziari venissero a lei intestati, ora, tutto ciò è possibile sulla base di un semplice mandato di amministrazione, senza intestazione.

Si tratta di una novità estremamente rilevante che comporta una serie di vantaggi. In primis, per il contribuente sia sul fronte riservatezza sia sul fronte ottimizzazione fiscale. Sul fronte riservatezza, infatti, il cliente persona fisica viene esonerato dalla compilazione del quadro RW e in generale dagli obblighi di monitoraggio valutario e fiscale che verranno espletati dalla società fiduciaria.

Sul fronte ottimizzazione fiscale invece bisogna tener presente che finora ogni rapporto finanziario (domestico o meno) era fiscalmente “a se stante”, per cui se il contribuente aveva investimenti o attività finanziarie affidate in parte a un intermediario italiano e in parte a uno estero, il primo poteva provvedere alla sostituzione d’imposta, il secondo no, costringendo il cliente non solo a monitorare l’investimento sul suo Unico, ma anche a procedere per ogni operazione del gestore a calcolare e autoliquidarne l’imposta, operazione questa estremamente complessa e a grave densità di rischio errori, tanto che molti contribuenti hanno preferito rimanere nel mercato domestico pur essendo quello estero spesso più efficiente. Inoltre, da questo tipo di operatività, ne conseguiva la non compensabilità fiscale tra i due diversi rapporti; in altri termini, nel caso in cui il contribuente avesse conseguito un risultato di gestione negativo con la banca italiana e positivo con quella estera, in virtù della fiscalità separata dei due rapporti, il soggetto doveva comunque versare le imposte nel secondo caso pur vantando un credito d’imposta nel primo.

Con la risoluzione n.61, ogni barriera operativa mercato italiano/mercato estero viene abbattuta e il cliente può aprire direttamente rapporti finanziari con molteplici intermediari sia domestici che non, e liberarsi di qualsiasi incombenza affidando alla fiduciaria un mandato di amministrazione con cui essa procede non solo ad adempiere a tutta la normativa sul monitoraggio e alla parte di sostituto d’imposta per tutti i conti, italiani ed esteri, ricorrendone i presupposti, ma anche a consolidare fiscalmente tutti i rapporti evitando qualsiasi esborso al contribuente qualora vi siano posizioni di debito e credito d’imposta che possano trovare compensazione. Ma la grande portata innovativa della risoluzione n. 61 consiste nell’essere una grande chance per i private banker e i family office per riuscire a venire in contatto con quei pezzi di patrimonio che i loro clienti hanno affidato ad altri intermediari sia all’estero (per esempio a seguito di rimpatrio giuridico) che in Italia offrendo al loro cliente l’opportunità del consolidato fiscale e, non meno importante, una reportistica e analisi globale del patrimonio in termini di efficienza e di efficacia allocativa.GlossarioIl regime  del risparmio amministrato è alternativo al regime dichiarativo e a quello del risparmio gestito per chi ha un contratto di deposito titoli presso una banca.

Per quanto riguarda i redditi di capitale (es: interessi incassati dallo stacco della cedola di un btp) il contribuente subisce le normali ritenute di imposta o le imposte sostitutive come nel regime della dichiarazione, mentre per i redditi diversi (es: vendita di un titolo azionario o di una obbligazione prima della scadenza) l’investitore privato che sceglie questo regime delega la banca di cui è cliente il calcolo dell’imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze realizzate.